Art. 2.
(Interventi integrativi di sostegno).

      1. Al fine di favorire la piena integrazione familiare e sociale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni programmano piani di intervento integrativi dei servizi resi dagli enti locali.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono:

          a) in forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale svolte da operatori specializzati che garantiscono la presenza a fianco del disabile per l'intera giornata;

          b) nell'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza;

          c) nel rimborso totale delle spese documentate di assistenza alla persona con handicap grave.

 

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Art. 3.
(Personale specializzato).

      1. Gli operatori assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), devono essere in grado di adempiere a tutte le mansioni inerenti l'assistenza del soggetto fruitore anche per quanto attiene alle problematiche paramediche e devono altresì essere in grado di provvedere alla mobilità del medesimo.
      2. Al fine di garantire la formazione del personale di cui al comma 1, le regioni ed i comuni istituiscono appositi corsi di formazione per il personale specializzato.
      3. Nei casi in cui sia impossibile reperire personale specializzato, si può inserire nel piano di intervento regionale un familiare in possesso della necessaria qualificazione.